Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prorogato la scadenza per la presentazione delle domande del tax credit autotrasporto fino alle 23:59 del 20 settembre 2026 sulla piattaforma online, estendendo il termine precedente e includendo nel rimborso anche il mese di settembre con un incremento di 16 milioni di Euro. Ultimo aggiornamento: 18 settembre 2026.
Perché la proroga e l’aumento della dotazione
La decisione è stata presa a seguito delle sollecitazioni di associazioni di categoria e per problemi tecnici riscontrati nella procedura telematica, tra cui difficoltà nel caricamento delle fatture e sovraccarico degli accessi. La dotazione complessiva della misura è stata portata a 413,6 milioni di Euro con un incremento di 16 milioni rispetto alla cifra iniziale. Il provvedimento interessa le spese sostenute tra il 1 marzo e il 31 agosto 2026 e, con l’inclusione di settembre, amplia il periodo rimborsabile per le imprese interessate.
Chi può richiedere il beneficio e requisiti
Possono presentare domanda le aziende di autotrasporto e di trasporto merci che impiegano veicoli di classe ambientale Euro 5 ed Euro 6 nonché i soggetti che usano veicoli delle categorie N con massa a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e autobus M2 e M3. È requisito obbligatorio essere iscritti al Registro elettronico nazionale dell’autotrasporto con posizione attiva al 31 luglio. Il credito copre fino al 70% della maggior spesa per gasolio, calcolata rispetto ai listini di febbraio, per ciascuno dei mesi ammessi.
Modalità di presentazione e calcolo del rimborso
Le istanze vanno inviate esclusivamente tramite la piattaforma telematica indicata dal Ministero e gestita dall’Agenzia competente; è obbligatorio accedere con credenziali SPID o CIE del titolare o del legale rappresentante. Le imprese devono selezionare le targhe dei veicoli ammessi, dichiarare i litri di gasolio acquistati mese per mese e caricare un file Excel con il dettaglio delle fatture, distinguendo l’importo netto totale da quello riferito al carburante rimborsabile. La formula di calcolo applicata sul totale fatture prevede il coefficiente di adeguamento previsto dalla norma e il risultato sarà adeguato al fondo disponibile.
Controlli, utilizzo e scadenze fiscali
Il Ministero si è riservato la possibilità di effettuare controlli a campione dopo l’erogazione del credito; in caso di irregolarità il beneficio potrà essere revocato. Il credito ottenuto potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026 a partire dal decimo giorno successivo alla comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate. La misura non concorrerà alla formazione del reddito d’impresa. L’utilizzo in compensazione assume rilievo in vista delle scadenze fiscali come il secondo acconto delle imposte sui redditi, previsto il 30 novembre.



