Nel panorama bancario italiano, le recenti decisioni del Tribunale di Milano e della Cassazione hanno introdotto importanti chiarimenti riguardo alla prescrizione delle azioni di ripetizione dell’indebito all’applicazione dell’anatocismo e alla validità delle notifiche fiscali. Gli interventi giuridici, emersi tra il 2025 e il 2026, forniscono un prezioso orientamento sia ai creditori che alle banche, soprattutto per i rapporti che combinano conto corrente, anticipi su fatture e castelletti di sconto.
Tribunale di Milano, sentenza n. 5663/2026: prescrizione a partire dalla chiusura del conto
Il giudice Tranquillo ha stabilito che il diritto di chiedere la restituzione di somme indebitamente addebitate decorre dalla data di chiusura del conto corrente indipendentemente dal fatto che le rimesse siano solutorie o ripristinatorie. La distinzione, infatti, risulta irrilevante perché la rimessa è solutoria solo rispetto all’apertura di credito, non al rapporto di conto corrente.
Anatocismo e commissioni non pattuite
Il tribunale ha inoltre precisato che la coincidenza tra TAN e TAE nei documenti di sintesi non rende nulla la clausola contrattuale. La delibera CICR del 9 febbraio 2000 impone solo la trasparenza; la violazione non comporta l’annullamento ai sensi dell’art. 1418, comma 3 c.c. Tuttavia, gli interessi anatocistici devono essere esclusi per il periodo antecedente al 30 giugno 2000 e, richiamando la Cassazione n. 21344/2024, anche dal 1 gennaio 2014 in assenza di autorizzazione espressa del cliente. La sentenza ha inoltre annullato le commissioni per il “massimo scoperto” mai convenute, la commissione di disponibilità fondi pre-pattuizione e una linea di credito estero non stipulata.
Tasso intrafido e ius variandi
Nel caso del contratto del 25 gennaio 2010, il tasso intrafido risulta indeterminato perché il documento indicava sia un tasso fisso sia uno variabile senza specificare l’indice di riferimento. In mancanza di tale indicazione, si applica il tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7 TUB. L’accusa di abuso del cosiddetto ius variandi è stata ritenuta impropria, poiché non poteva essere delegata al CTU.
Cassazione, ordinanza n. 31821/2025: separazione tra conti anticipi, castelletti e fido di cassa
L’ordinanza del 5 dicembre 2025 ha ribadito che i conti anticipi e i castelletti di sconto non si assimilano all’apertura di credito in conto corrente. Anche se gli incassi degli anticipi confluiscono nello stesso conto corrente, la relazione rimane distintamente separata.
Prescrizione per rimesse su conti misti
Per le azioni di ripetizione relative a addebiti nulli nei conti anticipi o nei castelletti, la prescrizione inizia dalla data del pagamento effettivo, cioè dall’incasso o dall’addebito in conto corrente, non dalla chiusura del rapporto. La Corte ha così limitato il termine prescrizionale, consentendo alla banca di eccepire la prescrizione per ciascun pagamento, riducendo il margine temporale a disposizione del cliente.
Cassazione, ordinanza n. 19180/2026: nullità delle notifiche fiscali senza attestazione delle ricerche
Il 11 giugno 2026 la terza sezione civile ha annullato una cartella esattoriale perché il messo non ha riportato nella relata formale le ricerche effettuate. La normativa tributaria (art. 60, comma 1, lett. e) richiede una descrizione puntuale delle operazioni di recapito; una semplice dicitura “recapito infruttuoso, si richiede visura” è insufficiente. Senza l’attestazione scritta, la notifica non interrompe il decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Effetti sull’estinzione del credito
L’assenza di una relata completa rende il provvedimento privo di efficacia: il credito rimane soggetto al normale decorso dei termini prescrizionali e, superato il quinquennio, si estingue definitivamente. La decisione sottolinea l’importanza della documentazione scritta come unico mezzo per dimostrare la comunicazione al contribuente e per proteggere la finanza pubblica da contestazioni tardive.
Per le imprese, questi orientamenti costituiscono strumenti concreti per contestare addebiti illegittimi e per richiedere il rispetto dei termini contrattuali, riducendo al contempo il rischio di contenziosi prolungati.



