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30 Giugno 2026

Deroghe alla cassa integrazione per edilizia e agricoltura: cosa cambia tra luglio e dicembre 2026

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri semplifica l'accesso alla cassa integrazione per edilizia e agricoltura: niente limite delle 52 settimane in alcuni casi, modifiche ai requisiti per gli operai agricoli e stanziamenti ridotti rispetto al 2026.

Deroghe alla cassa integrazione per edilizia e agricoltura: cosa cambia tra luglio e dicembre 2026

Tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026 il quadro degli ammortizzatori sociali subisce interventi mirati per i comparti dell’edilizia e dell’agricoltura. Il provvedimento è contenuto nel decreto legge Infrastrutture-PNRR, che il 22 giugno 2026 ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei Ministri. Le disposizioni definiscono condizioni straordinarie per consentire alle imprese di far ricorso alla cassa integrazione guadagni in relazione a sospensioni o riduzioni dell’attività legate ad eventi climatici intensi.

Le misure si concentrano su due assi principali: la semplificazione dei requisiti per i lavoratori agricoli e l’introduzione di deroghe alla disciplina ordinaria per le imprese edili e affini in presenza di «eventi oggettivamente non evitabili connessi a eccezionali situazioni climatiche», fra cui le ondate di calore.

Novità per il settore agricolo tra requisiti e equiparazioni

Per l’agricoltura il decreto stabilisce che, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026 l’integrazione salariale può essere riconosciuta agli operai agricoli, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, anche quando la sospensione riguarda solo mezza giornata. Questa deroga elimina l’obbligo del requisito delle 181 giornate lavorate normalmente necessario per accedere agli ammortizzatori.

Inoltre i giorni in cui viene utilizzata la cassa integrazione non incidono sul calcolo del limite massimo consentito e vengono conteggiati come lavoro effettivo ai fini della determinazione della disoccupazione agricola, garantendo così continuità contributiva ai lavoratori che subiscono interruzioni legate a eventi climatici eccezionali.

Deroghe per edilizia e attività affini in caso di emergenza climatica

Nel settore dell’edilizia e delle attività affini la norma introduce misure specifiche per i mesi di luglio e agosto 2026 e per l’intero periodo esteso fino a dicembre. Le imprese che subiscono sospensioni o riduzioni dell’attività a causa di «eventi oggettivamente non evitabili connessi a eccezionali situazioni climatiche» possono accedere alla cassa integrazione con due deroghe principali rispetto alla disciplina ordinaria.

Deroga al limite delle 52 settimane e alla pausa obbligatoria

La prima deroga riguarda il tetto temporale: non si applica il limite complessivo di 52 settimane nel biennio mobile per le prestazioni legate a questi eventi climatici. La seconda deroga elimina l’obbligo della pausa di 52 settimane per le aziende che hanno già esaurito il proprio plafond, permettendo quindi un riutilizzo più tempestivo delle misure di integrazione salariale.

Possono beneficiare di queste misure le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini le imprese industriali impegnate nell’escavazione e nella lavorazione del materiale lapideo e le imprese artigiane operanti negli stessi ambiti.

Esonero dal contributo addizionale e identificazione dei casi

Le aziende che presentano domanda per l’integrazione salariale in base alle nuove disposizioni risultano inoltre esonerate dal versamento del contributo addizionale alleggerendo l’onere economico per favorire il ricorso agli ammortizzatori. Le condizioni che legittimano l’accesso si ancorano in modo puntuale alla sussistenza di interruzioni dovute a eventi climatici eccezionali, evitando un’estensione generica delle misure.

Stanaziamenti e controllo della spesa da parte dell’INPS

Rispetto all’anno precedente il plafond complessivo a disposizione per gli interventi è ridotto. Per il settore agricolo sono previsti 10 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 22,5 milioni stanziati nel 2026; per gli altri settori coinvolti lo stanziamento è di 5 milioni rispetto ai 10,5 milioni dell’anno precedente. Queste cifre definiscono il perimetro finanziario entro cui l’amministrazione potrà accogliere le domande.

L’INPS è incaricato del monitoraggio della spesa, con funzioni anche prospettiche: l’istituto è tenuto a non autorizzare domande eccedenti il tetto di bilancio disponibile, garantendo così il rispetto dei limiti previsti dal decreto. La gestione prudente delle risorse diventa fondamentale visto il mancato aumento degli stanziamenti rispetto al 2026.

Nel complesso, le disposizioni del decreto Infrastrutture-PNRR cercano di rendere più immediata la risposta alle interruzioni produttive causate da eventi climatici eccezionali, pur rimanendo entro vincoli finanziari più stringenti rispetto all’anno precedente.

Autore

Edoardo Marchesi

Edoardo Marchesi, voce delle notizie di Palermo, ricorda la notte in cui seguì il corteo in via Maqueda e decise di chiedere carte e nomi: da allora predilige verifiche sul campo. In redazione guida l’agenda delle emergenze e custodisce una collezione di vecchie mappe della città.