Salta al contenuto
9 Settembre 2026

Credito al consumo 2026: le novità per finanziamenti e dilazioni di pagamento

Dal 20 novembre 2026 entrano in vigore nuove regole per il credito al consumo. Scopri come cambiano le tutele per i consumatori e gli obblighi per i venditori

Credito al consumo 2026: le novità per finanziamenti e dilazioni di pagamento

Dal 20 novembre 2026 entreranno in vigore importanti novità per il credito al consumo. La riforma, che recepisce la direttiva europea, introduce nuove tutele per i consumatori e nuovi obblighi per i venditori che offrono dilazioni di pagamento. Ma cosa cambia esattamente?

La riforma del credito al consumo, entrata in vigore con il decreto del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 9 luglio 2026, ridefinisce le dinamiche tra chi concede il credito e chi ne usufruisce. Le nuove regole introducono standard più rigorosi per la verifica del merito creditizio, limitazioni alle leve persuasive negli annunci pubblicitari e nuovi diritti per i consumatori.

Le nuove soglie per i finanziamenti protetti

Una delle principali novità riguarda l’innalzamento della soglia massima dei finanziamenti protetti. Fino a oggi, le tutele previste per il credito al consumo coprivano finanziamenti fino a 75.000 euro. Con la riforma, questa soglia è stata innalzata a 100.000 euro. Questo significa che i prestiti personali di taglio medio-alto, che fino a ieri ne erano esclusi, ora rientrano nell’alveo della protezione.

La nuova disciplina distingue tre diverse fattispecie che determinano la disciplina applicabile al singolo contratto: contratti stipulati prima della scadenza del termine di adeguamento, contratti stipulati dopo la scadenza del termine e contratti a tempo indeterminato già in essere alla scadenza. Fino al 20 novembre 2026, continueranno a trovare applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 3 febbraio 2011 e le relative norme attuative della Banca d’Italia.

Le nuove regole per i pagamenti a rate e il BNPL

Le formule di pagamento dilazionato, come il Buy Now Pay Later (BNPL), vengono ora trattate alla stregua di un vero e proprio credito ai consumatori. La riforma ha abrogato le precedenti esenzioni per i finanziamenti senza interessi e per quelli con sole commissioni di ammontare minimo e rimborsabili entro tre mesi, che rappresentavano l’appiglio normativo utilizzato per escludere il BNPL dalle regole sul credito.

Le esclusioni superstiti risultano tassative e riguardano direttamente l’esercente: le dilazioni fino a cinquanta giorni dalla consegna concesse direttamente dal venditore, senza alcun credito offerto da terzi, purché gratuite, senza interessi o spese; le dilazioni con pagamento entro quattordici giorni offerte da operatori di e-commerce che non siano microimprese o PMI; le carte di debito differito con rimborso entro quaranta giorni, senza interessi né spese; i finanziamenti concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti, fuori dall’attività principale, senza interessi o a tassi inferiori a quelli di mercato.

Il Registro dei Merchant: cosa cambia per i venditori

Con l’istituzione del Registro dei Merchant da parte dell’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM), i venditori e i prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio dovranno conformarsi a nuovi obblighi di comunicazione. Il Registro è un apposito registro pubblico informatizzato ove sono annotati i dati dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi.

Le banche, gli intermediari finanziari o gli altri soggetti autorizzati o abilitati all’erogazione del credito con cui i dealer diversi dalle microimprese e dalle PMI stipulano le convenzioni devono comunicare i dati e le informazioni all’OAM perché siano inseriti nel Registro. I fornitori di beni o prestatori di servizi dovranno conseguentemente conformarsi agli obblighi di comunicazione entro i tre mesi successivi all’istituzione del Registro.

A copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro e dei costi di vigilanza, l’OAM determina e riscuote contributi per l’iscrizione. In prima battuta il loro versamento ricade sulle banche e sugli intermediari finanziari che provvedono alla comunicazione dei dati dei dealer al Registro.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.