Dal 20 novembre 2026 entreranno in vigore importanti novità per il credito al consumo. La riforma, che recepisce la direttiva europea, introduce nuove tutele per i consumatori e nuovi obblighi per i venditori che offrono dilazioni di pagamento. Ma cosa cambia esattamente?
La riforma del credito al consumo, entrata in vigore con il decreto del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 9 luglio 2026, ridefinisce le dinamiche tra chi concede il credito e chi ne usufruisce. Le nuove regole introducono standard più rigorosi per la verifica del merito creditizio, limitazioni alle leve persuasive negli annunci pubblicitari e nuovi diritti per i consumatori.
Le nuove soglie per i finanziamenti protetti
Una delle principali novità riguarda l’innalzamento della soglia massima dei finanziamenti protetti. Fino a oggi, le tutele previste per il credito al consumo coprivano finanziamenti fino a 75.000 euro. Con la riforma, questa soglia è stata innalzata a 100.000 euro. Questo significa che i prestiti personali di taglio medio-alto, che fino a ieri ne erano esclusi, ora rientrano nell’alveo della protezione.
La nuova disciplina distingue tre diverse fattispecie che determinano la disciplina applicabile al singolo contratto: contratti stipulati prima della scadenza del termine di adeguamento, contratti stipulati dopo la scadenza del termine e contratti a tempo indeterminato già in essere alla scadenza. Fino al 20 novembre 2026, continueranno a trovare applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 3 febbraio 2011 e le relative norme attuative della Banca d’Italia.
Le nuove regole per i pagamenti a rate e il BNPL
Le formule di pagamento dilazionato, come il Buy Now Pay Later (BNPL), vengono ora trattate alla stregua di un vero e proprio credito ai consumatori. La riforma ha abrogato le precedenti esenzioni per i finanziamenti senza interessi e per quelli con sole commissioni di ammontare minimo e rimborsabili entro tre mesi, che rappresentavano l’appiglio normativo utilizzato per escludere il BNPL dalle regole sul credito.
Le esclusioni superstiti risultano tassative e riguardano direttamente l’esercente: le dilazioni fino a cinquanta giorni dalla consegna concesse direttamente dal venditore, senza alcun credito offerto da terzi, purché gratuite, senza interessi o spese; le dilazioni con pagamento entro quattordici giorni offerte da operatori di e-commerce che non siano microimprese o PMI; le carte di debito differito con rimborso entro quaranta giorni, senza interessi né spese; i finanziamenti concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti, fuori dall’attività principale, senza interessi o a tassi inferiori a quelli di mercato.
Il Registro dei Merchant: cosa cambia per i venditori
Con l’istituzione del Registro dei Merchant da parte dell’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM), i venditori e i prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio dovranno conformarsi a nuovi obblighi di comunicazione. Il Registro è un apposito registro pubblico informatizzato ove sono annotati i dati dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi.
Le banche, gli intermediari finanziari o gli altri soggetti autorizzati o abilitati all’erogazione del credito con cui i dealer diversi dalle microimprese e dalle PMI stipulano le convenzioni devono comunicare i dati e le informazioni all’OAM perché siano inseriti nel Registro. I fornitori di beni o prestatori di servizi dovranno conseguentemente conformarsi agli obblighi di comunicazione entro i tre mesi successivi all’istituzione del Registro.
A copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro e dei costi di vigilanza, l’OAM determina e riscuote contributi per l’iscrizione. In prima battuta il loro versamento ricade sulle banche e sugli intermediari finanziari che provvedono alla comunicazione dei dati dei dealer al Registro.



