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22 Ottobre 2026

Sovraindebitamento per conviventi: come avviare una procedura unica

I conviventi di fatto possono affrontare i debiti insieme: scopri la procedura, le novità della Cassazione e un caso di sequestro bensì di 50 mila euro.

Sovraindebitamento per conviventi: come avviare una procedura unica

Quando due persone vivono sotto lo stesso tetto, condividono mutui, contratti d’affitto o finanziamenti per l’auto, ma non hanno formalizzato il legame con il matrimonio, la legge prevede un’opzione specifica per gestire il debito collettivo. L’art. 66 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) inserisce i conviventi di fatto tra i “membri della stessa famiglia”, consentendo loro di presentare un’unica domanda di sovraindebitamento.

La procedura familiare per i conviventi di fatto

Il percorso inizia prima del cosiddetto “giorno 0”, cioè prima del conferimento dell’incarico all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). In questa fase preliminare è indispensabile dimostrare la convivenza stabile attraverso certificati anagrafici, dichiarazioni congiunte e, se disponibile, un contratto di convivenza. Una volta ottenuta la conferma, l’OCC riceve l’incarico – nell’esempio pratico il 2 novembre 2026 – e parte il conteggio dei termini di legge: sette giorni per la comunicazione alle agenzie di riscossione, quindici giorni per le loro risposte e così via, fino alla pubblicazione della sentenza di omologazione.

Verifica anagrafica e documenti preliminari

La prova della convivenza si basa su documenti ufficiali (certificati di stato di famiglia, dichiarazioni dei redditi congiunte, bollette intestate a entrambi) e, se esiste, su un contratto di convivenza registrato presso il Comune. Senza questi elementi, la coppia non può accedere alla procedura familiare e dovrà ricorrere a due pratiche separate, con costi e tempi maggiori.

Deposito del ricorso unico e fasi successive

Il ricorso unico viene depositato (nell’esempio, il 15 gennaio 2027) includendo le due masse debitorie, con sospensione degli interessi e protezione dalle azioni esecutive. Segue il decreto di ammissibilità, la comunicazione ai creditori e il periodo di osservazioni. Una volta ottenuta l’omologazione, il piano di rientro si attua per gli anni stabiliti, con relazioni semestrali dell’OCC e la possibilità di presentare reclamo entro i termini previsti dall’art. 51 del CCII.

La Cassazione stabilisce l’efficacia del mutuo con deposito cauzionale

Una sentenza della Corte di Cassazione (n. 26697/2026) ha chiarito che un mutuo può essere considerato titolo esecutivo anche quando la somma erogata è immediatamente vincolata in un deposito cauzionale infruttifero presso la banca. La Corte ha ribadito che la disponibilità giuridica dell’importo si realizza nel momento in cui il mutuatario esercita il potere di disposizione, nonché al momento della consegna del mandato di deposito. Le omissioni relative al tipo di ammortamento o all’algoritmo di calcolo non annullano il contratto, purché siano indicati capitale, durata, periodicità delle rate e TAN, consentendo di ricostruire univocamente le quote capitali e interessi.

Inoltre, la Corte ha precisato che i tassi sostitutivi dell’art. 117, comma 7, TUB si applicano solo in caso di totale indeterminatezza del tasso pattuito; le differenze tra le condizioni contrattuali e gli importi effettivamente addebitati rientrano nella sfera dell’esecuzione contrattuale e possono generare una richiesta di ripetizione dell’indebito o di risarcimento, ma non il ricorso al tasso sostitutivo.

Sequestro di 50.000 euro a un imprenditore per mancata comunicazione patrimoniale

Un caso recente ha visto il Tribunale di Potenza autorizzare il sequestro preventivo di beni per un valore di circa 50 000 euro a carico di un imprenditore già condannato per associazione a traffico di stupefacenti. L’accertamento, effettuato dalle Fiamme Gialle, ha evidenziato che l’imprenditore non aveva comunicato le variazioni patrimoniali relative a un mutuo, un finanziamento e due polizze assicurative stipulati nel 2022, violando l’obbligo di trasparenza imposto dalla Guardia di Finanza.

Il provvedimento dimostra come il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione possa comportare l’intervento immediato dell’autorità giudiziaria, con conseguenze patrimoniali rilevanti. Per i soggetti sovraindebitati, è fondamentale mantenere aggiornati gli organi di vigilanza su ogni variazione di credito, altrimenti si rischia l’attivazione di misure cautelari come il sequestro, che possono compromettere ulteriormente la capacità di rientro.

Autore

Niccolò Conforti

Niccolò Conforti ha seguito il lancio di una startup napoletana in un incontro al Centro Direzionale, sostenendo una linea editoriale pro-innovazione nel settore fintech. Analista fintech, porta un dettaglio biografico: mantiene un registro delle prime pitch a cui ha assistito a Napoli.