Incentivo stabilizzazione under 35: cosa cambia con il Dl 62/2026

Una panoramica chiara sul bonus stabilizzazione previsto dal Dl 62/2026: chi può beneficiarne, quando è operativo e quali sono i vincoli per le aziende

Il Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62 introduce il bonus stabilizzazione giovani, pensato per spingere la conversione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato per i lavoratori under 35. La misura opera come un Esonero contributivo del datore di lavoro e si inserisce nel più ampio pacchetto di misure del decreto che punta a ridurre la precarietà e a favorire occupazioni più durature. Prima di ogni passo operativo, però, le imprese devono verificare una serie di condizioni tecniche e procedurali.

Caratteristiche principali dell’agevolazione

Il cuore dell’intervento è un esonero contributivo al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, con un tetto di 500 euro mensili per ciascun lavoratore stabilizzato e una durata massima di 24 mesi. La trasformazione deve avvenire tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026 e il contratto a termine originario deve essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026 e non può avere avuto durata superiore a 12 mesi. Sono esclusi dirigenti, rapporti di lavoro domestico e contratti di apprendistato.

Requisiti del lavoratore e del rapporto

Possono accedere all’incentivo solo i lavoratori che, alla data della trasformazione, non abbiano ancora compiuto 35 anni e che non abbiano mai avuto in passato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La trasformazione deve avvenire senza soluzione di continuità rispetto al contratto a termine: qualsiasi interruzione prima della stabilizzazione esclude il beneficiario. Il decreto richiede inoltre l’applicazione del salario giusto, vale a dire il trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Vincoli amministrativi e misure anti-elusione

La fruizione del bonus stabilizzazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE; fino a quel via libera la misura resta sospesa. L’INPS vigila sul rispetto del limite di spesa: raggiunto il plafond, l’ente può sospendere l’accoglimento delle nuove comunicazioni anche in via prospettica. Il decreto prevede anche meccanismi anti-elusione: se, nei sei mesi successivi alla stabilizzazione, il datore di lavoro licenzia per giustificato motivo oggettivo il lavoratore agevolato o un collega con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva, il beneficio può essere revocato con obbligo di restituzione.

Incremento occupazionale netto e condizionalità

Un elemento obbligatorio è il principio dell’incremento occupazionale netto: la trasformazione deve tradursi in un aumento reale dell’organico medio rispetto ai dodici mesi precedenti. Per i rapporti part-time il conteggio è ponderato in base alle ore effettive. Le imprese che nei sei mesi precedenti la trasformazione hanno effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nell’unità produttiva sono escluse dall’agevolazione, fatta eccezione per licenziamenti per giusta causa o motivi soggettivi.

Implicazioni pratiche per aziende e uffici HR

Per il personale delle risorse umane la norma richiede una serie di azioni operative: verificare la regolarità del DURC, controllare che il CCNL applicato soddisfi il requisito del salario giusto, documentare la continuità contrattuale e predisporre il calcolo dell’incremento occupazionale netto, tenendo conto di società collegate o controllate. Prima di pianificare stabilizzazioni è inoltre necessario valutare l’eventuale impatto sui budget, poiché l’esonero è limitato nel tempo e sospeso in caso di esaurimento delle risorse autorizzate.

Un esempio pratico e considerazioni strategiche

Immaginando un’azienda che trasformi un contratto a termine in un tempo indeterminato beneficiando del massimo sgravio, il risparmio contributivo potenziale può arrivare a 500 euro al mese per 24 mesi (pari a 12.000 euro complessivi). Più in generale, l’incentivo va valutato non solo come riduzione del costo immediato del lavoro, ma come uno strumento per ridurre il turnover e costruire capitale umano interno: in questa prospettiva il bonus può essere visto come un ponte fra lavoro temporaneo e stabilità professionale.

Resta infine il fattore temporale: se l’autorizzazione europea non dovesse arrivare entro il 31 dicembre 2026, la finestra per le trasformazioni si chiude. Le istruzioni operative e le modalità di comunicazione all’INPS saranno dettagliate con apposita circolare dopo il via libera della Commissione. Nel frattempo le imprese dovrebbero predisporre tutta la documentazione utile per attivare il beneficio non appena sarà operativo.

Scritto da Max Torriani

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