Nel panorama del credito al consumo italiano, due decisioni giudiziarie recenti hanno introdotto importanti chiarimenti sul calcolo del TAEG. Da una parte, il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha pronunciato sulla corretta determinazione del tasso in una pratica di credito al consumo; dall’altra, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha stabilito i limiti della base imponibile per gli interessi su costi finanziati. Entrambi i provvedimenti puntano a rafforzare la tutela del consumatore, eliminando pratiche che confondono l’importo reale del credito con le spese accessorie.
Decisione ABF n. 4598 del 21 maggio 2026: errore di calcolo del TAEG
Il Collegio di Milano, presieduto da Tina e relazionato da Bartolomucci, ha esaminato un ricorso presentato da un cliente contro la banca per l’inclusione delle spese di istruttoria nel denominatore del TAEG. Il consumatore sosteneva che tali oneri, pur essendo stati finanziati, non erano somma disponibile a sua discrezione, violando l’art. 121 del Testo Unico Bancario (TUB). La banca aveva invece corretto l’inclusione del premio assicurativo, considerato finanziato, ma aveva errato includendo le spese di istruttoria.
Interpretazione della normativa europea
Il provvedimento richiama l’art. 3, lett. g) e j), della direttiva 2008/48/UE che vieta clausole contrattuali che applicano il tasso d’interesse anche su somme destinate a coprire i costi del credito. Secondo la Corte di Giustizia europea, solo i costi direttamente legati all’erogazione del prestito possono far parte del costo totale del credito e, L’ABF ha confermato che le spese di istruttoria non rientrano nella disponibilità del cliente e,
Nonostante la constatazione di un lieve scostamento tra il TAEG pubblicizzato (calcolato su €21.500,25) e quello ricostruito (€21.070,24), il Collegio ha ritenuto la differenza entro la “soglia minima di tollerabilità”. Tuttavia, ha evidenziato che le informazioni contrattuali risultavano ambigue, creando potenziale opacità per il consumatore. La violazione non è stata considerata tale da annullare la clausola secondo l’art. 125-bis, ma ha aperto la strada a eventuali richieste risarcitorie, le quali non sono state avanzate dal ricorrente.
Sentenza CGUE del 23 aprile 2026 (causa C-744/24): limiti alla base imponibile degli interessi
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la decisione nella causa Bank Polska Kasa Opieki, ha rafforzato la distinzione fra “importo totale del credito” e “costo totale del credito per il consumatore” prevista dalla stessa direttiva. L’art. 3, lett. l) definisce l’importo totale come la somma di denaro effettivamente messa a disposizione del cliente, mentre l’art. 3, lett. g) comprende tutti gli oneri accessori, inclusi interessi, commissioni e premi assicurativi.
Applicazione del tasso solo sul capitale netto
Secondo la CGUE, il tasso debitore deve essere calcolato esclusivamente sull’importo dei prelievi effettuati, cioè sul capitale netto erogato. Le spese di istruttoria, le commissioni di intermediazione o i premi assicurativi, anche se finanziati, rimangono costi accessori e non possono essere soggetti a interessi. La modalità di pagamento di tali costi (trattenuta in conto, versamento diretto a terzi o dilazione) è irrilevante: includerli nella base di calcolo sarebbe considerato una pratica abusiva ai sensi della normativa europea.
Questa interpretazione comporta una revisione dei contratti di credito al consumo: le banche devono separare chiaramente l’importo erogato dal costo dei servizi aggiuntivi, garantendo la trasparenza del TAEG e rispettando il principio di comparabilità tra offerte.
Implicazioni operative per gli intermediari finanziari
Le due pronunce impongono un aggiornamento dei sistemi di calcolo dei tassi e della redazione contrattuale. Gli istituti devono adeguare i software per escludere dal denominatore del TAEG tutte le voci non comprese nell’importo netto erogato, quali spese di istruttoria, commissioni di gestione e premi assicurativi. Parallelamente, la comunicazione precontrattuale deve distinguere esplicitamente tra “importo totale del credito” e “costo totale del credito”, come previsto dall’art. 10, par. 2 della direttiva.
Il mancato adeguamento espone le banche a rischi di contenzioso basati sulla direttiva 93/13/CE, con possibili richieste di restituzione degli interessi indebitamente calcolati e sanzioni per violazione del principio di trasparenza. In pratica, le banche potranno compensare l’impossibilità di capitalizzare i costi accessori aumentando il tasso di interesse sul capitale effettivo, purché tale aumento sia comunicato in modo chiaro al cliente.
Gli operatori del credito dovranno rivedere le proprie prassi contrattuali e tecnologiche per garantire la conformità e tutelare i diritti dei clienti.



