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La pubblicazione della circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 sull sito dell’Agenzia delle Entrate segna un passaggio fondamentale per gli enti che operano nel Terzo settore. Il documento, firmato dal direttore Vincenzo Carbone, raccoglie i chiarimenti più attesi su come applicare il Codice del Terzo settore (CTS), con particolare attenzione alle modalità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), alle regole per determinare la natura non commerciale delle attività e alle novità sul trattamento IVA.
La circolare tiene conto delle osservazioni emerse nella consultazione pubblica conclusa il 23 gennaio e fornisce esempi pratici e interpretazioni operative che aiutano gli enti a orientarsi nella transizione normativa. In questo articolo sintetizziamo i punti essenziali e spieghiamo cosa devono fare le Onlus, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale per mantenere i benefici fiscali previsti dal CTS.
Iscrizione al Runts: scadenze e documenti necessari
Il passaggio dalla vecchia Anagrafe delle Onlus al Runts è una delle novità più rilevanti. Gli enti che risultavano iscritti all’Anagrafe delle Onlus al 31 dicembre devono presentare domanda di iscrizione al Runts entro il 31 marzo 2026. La domanda va corredata dall’atto costitutivo e dallo statuto aggiornato in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo settore, oltre agli ultimi due bilanci approvati. Se la richiesta viene accolta, l’ente acquisisce la qualifica di Ente del Terzo settore (Ets) con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta: per chi adotta l’anno solare come periodo d’imposta, la qualifica decorre quindi dal 1° gennaio 2026.
Requisiti formali e continuità fiscale
Per non perdere la soggettività agevolata è fondamentale che lo statuto contenga le clausole richieste dal CTS e che la documentazione contabile sia completa. La circolare sottolinea che l’iscrizione al Runts, se accolta, mantiene la continuità fiscale e quindi gli effetti acquisiti negli anni precedenti non si interrompono. Il mancato invio della domanda entro i termini stabiliti può comportare l’assoggettamento alle regole ordinarie del reddito d’impresa e la perdita dei benefici fiscali.
Il test di non commercialità: regole e margini di tolleranza
La circolare chiarisce il criterio centrale per stabilire la natura non commerciale delle attività di interesse generale ai fini IRES: un’attività è considerata non commerciale quando i corrispettivi non superano i costi effettivi sostenuti. Viene però ammesso un margine di tolleranza: l’attività può rimanere qualificata come non commerciale anche se i ricavi eccedono i costi fino a un 6%, per un massimo di tre periodi d’imposta consecutivi. Questo approccio mira a evitare che fluttuazioni economiche temporanee compromettano la qualifica fiscale dell’ente.
Semplificazione per i piccoli enti
Un’ulteriore semplificazione è prevista per le realtà con proventi complessivi inferiori a 300mila euro: tali enti possono valutare la non commercialità in maniera unitaria sull’insieme delle attività svolte, evitando la frammentazione della valutazione per ciascuna attività separata. La scelta facilita la gestione contabile e riduce gli oneri documentali per le organizzazioni di dimensioni più contenute.
Nuovo regime forfettario per OdV e APS con soglia a 85mila euro
Tra le misure introdotte dalla circolare figurano le regole pratiche per l’accesso al regime forfettario previsto dall’articolo 86 del CTS, pensato per Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS). Per poter optare per il regime agevolato l’ente deve essere iscritto nella sezione speciale del Runts e avere avuto, nel periodo d’imposta precedente, ricavi non superiori a 85.000 euro ragguagliati al periodo d’imposta. Il 2026 è il primo anno di applicazione del nuovo regime, quindi le associazioni potranno scegliere di aderire qualora prevedano proventi commerciali entro la soglia stabilita.
Il regime forfettario comporta semplificazioni contabili e l’applicazione di un’imposta sostitutiva per le attività commerciali connesse, insieme a specifici coefficienti di determinazione del reddito. Restano comunque obblighi di conservazione dei documenti e alcune prescrizioni IVA, così come illustrato dalla circolare.
Coordinamento tra IRES, IVA e adeguamento statutario
La circolare insiste sull’importanza di un coordinamento attento tra i benefici IRES e le semplificazioni IVA: la qualificazione delle attività e la corretta rendicontazione sono determinanti per mantenere esenzioni e detrazioni, in particolare per le erogazioni liberali e per prestazioni socio-sanitarie o formative. L’adeguamento degli statuti alle norme del CTS è presentato come condizione necessaria per non perdere i vantaggi fiscali acquisiti.

