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Il tribunale di Salerno, con la sentenza n. 4708 emessa il 21 novembre 2025, ha fornito un chiarimento significativo riguardo alla capitalizzazione composta degli interessi nei contratti di mutuo. Questa decisione non solo evidenzia le responsabilità delle banche nella formulazione dei contratti, ma stabilisce anche alcune regole fondamentali per la tutela dei mutuatari.
La violazione degli obblighi contrattuali
Secondo la sentenza, l’assenza di una chiara indicazione nel contratto riguardo alla modalità di capitalizzazione degli interessi rappresenta una violazione dell’articolo 117, comma 4, del TUB (Testo Unico Bancario). Tale omissione porta alla nullità parziale del contratto stesso, come previsto dal comma 7 dello stesso articolo. La capitalizzazione composta, infatti, è considerata un costo aggiuntivo che deve essere esplicitamente concordato tra le parti interessate.
Le implicazioni per i mutuatari
Il fatto che il contratto di mutuo non indichi chiaramente il costo aggiuntivo derivante dalla capitalizzazione composta non rappresenta solo un problema di chiarezza contrattuale, ma evidenzia una mancanza di un elemento essenziale richiesto dalla normativa. Questa mancanza attiva un meccanismo di eterointegrazione contrattuale, come delineato negli articoli 1339 e 1419, comma 2, del codice civile. Di conseguenza, il tasso di interesse inizialmente concordato può essere automaticamente convertito in un tasso legale, accompagnato dalla modifica del piano di ammortamento a capitalizzazione semplice.
Applicabilità della sentenza ai diversi tipi di mutuo
È importante notare che questo principio si applica sia ai mutui a tasso fisso sia a quelli a tasso variabile, garantendo così una protezione adeguata per i mutuatari. Questa sentenza rappresenta un passo fondamentale verso la trasparenza e la correttezza nei rapporti contrattuali tra banche e clienti, assicurando che tutte le condizioni economiche siano illustrate chiaramente nel contratto.
Il piano di ammortamento alla francese
Un altro aspetto rilevante riguarda il piano di ammortamento definito “alla francese”. Sebbene questo piano preveda intrinsecamente un meccanismo di capitalizzazione degli interessi, è comunque necessario specificare il regime di capitalizzazione adottato, sia esso semplice o composto. L’articolo 117, comma 4, del TUB richiede infatti una chiara esposizione di tali termini nel contratto.
Nonostante il piano di ammortamento alla francese calcoli gli interessi solo sulla quota di capitale ridotto per ogni rata, ciò non esime l’istituto di credito dall’onere di chiarire quale regime di capitalizzazione viene utilizzato per determinare l’importo della rata costante. L’uso di diverse formule di matematica finanziaria in base al regime di capitalizzazione scelto può portare a risultati decisamente differenti, sia in termini di importo della rata che di interessi totali dovuti. L’omissione di queste informazioni costituisce una mancanza grave rispetto agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge.

